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La revisione della Costituzione
Vi sveliamo il baco, frutto dei tempi
Come dovrebbe essere noto a tutti gli italiani, con particolare riferimento a coloro che esercitano il
proprio diritto di voto, la Costituzione della Repubblica Italiana è stata sottoscritta il 27 dicembre 1947
dall’allora Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, poi divenuto in virtù della stessa Primo
Presidente della Repubblica Italiana, e si compone di due parti: infatti, oltre alla introduzione che
richiama i Principi Fondamentali (articoli da 1 a 12), si legge la parte I: Diritti e Doveri dei Cittadini
(articoli da 13 a 54), e la parte II: Ordinamento
della Repubblica (articoli da 55 a 139).
La Costituzione, entrata in vigore il 1°
gennaio 1948, regola la vita sociale, civile e
politica del nostro Paese e deve essere
fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Questo importante
documento può essere modificato esclusivamente secondo i dettami dell’articolo 138 “Revisione della
Costituzione. Leggi costituzionali.” composto dai seguenti tre paragrafi:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti.
Come si può notare, i Costituenti dell’epoca hanno cercato di tutelare al massimo (rispetto
naturalmente ai criteri del tempo) gli interessi degli italiani per garantire l’impossibilità di
“facili” revisioni, che avrebbero potuto anche comportare manomissioni tali da vanificare gli
sforzi compiuti all’epoca per risollevare il Paese dagli stravolgimenti sociali seguiti al periodo
“sfascista”.
Con un limite, però.
Infatti, se è vero – come è vero – che gli italiani delegano i propri deputati e senatori a
rappresentarli in seno alla massima istituzione parlamentare, nelle recenti ultime elezioni si è
trattata in realtà di una delega molto ampia e particolare, in quanto sono state
completamente delegate le segreterie dei partiti (o in qualche caso addirittura i relativi
leader) alla scelta dei candidati e – di conseguenza – dei presumibili eletti alla Camera ed al
Senato.
Ciò, sia nella trascorsa legislatura che in quella attuale, ha portato ad avere parlamentari – in entrambi i rami del Parlamento – di
“particolare fiducia” delle segreterie e nel contempo spesso poco espressivi della volontà popolare (naturalmente relativamente
all’individuazione dei candidati) proprio per l’impossibilità dei cittadini nel poter esprimere la propria preferenza.
Ciò per i Costituenti dell’epoca non era certamente immaginabile.
Ci si trova dunque nell’odierna realtà politica che i circa mille tra Deputati e Senatori possono essere in maniera quasi sistematica
conteggiati a questo o a quel leader politico, prima ancora che a questo o a quel partito.
Di fatto, i personaggi che hanno avuto – naturalmente legalmente – la possibilità di scegliere candidati e conseguenti eletti, oggi hanno
anche la possibilità concreta di influire pesantemente sulle scelte politiche, e conseguentemente sui possibili cambiamenti della nostra
Costituzione.
Poco importa se l’art. 138 prevede due successive deliberazioni e l’approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera. O se è comunque possibile correggere il tiro attraverso un Referendum Popolare (oltretutto solo nel caso che le modifiche
vengano approvate da meno di due terzi dei componenti di ciascuna Camera). La Costituzione rimarrebbe ugualmente a rischio di facile
“maneggiamento”.
Ma questo, i Costituenti dell’epoca, non lo potevano immaginare.
“I Costituenti dell’epoca hanno cercato di
tutelare al massimo gli interessi degli italiani”
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